Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% calcolato sull’importo del contratto d’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione.
Il legislatore d’urgenza è intervenuto sull’istituto prima con il decreto Cura Italia, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, poi con il c.d decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020) e con la legge n. 21 del 2021.
E’ stato chiarito da ANAC con la delibera 16 marzo 2021, n. 247 che si tratta di una norma di carattere generale e non di una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia, e la portata generale dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione, ovvero di assicurare la disponibilità delle stesse nella fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse tempestiva e corretta esecuzione del contratto. Poichè si tratta di pagamento dovuto, non è necessario che l’anticipazione venga formalmente richiesta, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo dell’appaltatore che attiene alla fase di esecuzione del contratto.
Tuttavia per l’effettiva corresponsione occorre comunque la collaborazione dell’appaltatore, il quale resta tenuto a prestare la garanzia richiesta ed in mancanza della quale l’anticipazione non potrà essere concretamente erogata: condizioni necessarie per l’anticipazione sono, infatti, la stipula del contratto, l’avvio dell’esecuzione e il rilascio di apposita garanzia, bancaria o assicurativa. Ciò posto, relativamente al quesito 1) si ricorda che la stazione appaltante non può negare l’anticipazione del 20%. A questo proposito Anac, nella delibera sopra richiamata, precisa che il rifiuto dell’anticipazione del prezzo contrattuale attuato da una stazione appaltante si pone in contrasto con quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti. La risposta è negativa. Relativamente ai quesiti n. 2) e n. 5) per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Come anche chiarito dalla Circolare MIT n.112 dell’11 agosto 2020, l’inciso dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 indica che la previsione del “fino al 30%” pone il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. In tal senso anche T.A.R. Lombardia – Milano – Sez. I sentenza 27/04/2021, n. 1052, secondo cui si tratta di una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante (“può essere incrementato”), “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione” e può essere graduata in modo differente fino ad escluderla nel caso di ragioni contabili oggettive della stazione appaltante. Per quanto sopra riportato, la risposta al quesito 2) è negativa se riferita alla percentuale del 20%, mentre per il quesito 5) l’incremento dell’aliquota dell’anticipazione dal 20% al 30% è facoltativo. Pertanto, da quanto sopra si ricava che, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%.
Quindi, in quanto obbligatorio, tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento. L’eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal c.d. “Decreto rilancio” è, invece, una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili. Relativamente al quesito 3), si chiarisce che l’anticipazione va calcolata letteralmente sul valore del contratto di appalto e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, oltre che tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore. L’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione. Si suggerisce di prevedere nel dettaglio la misura di recupero e l’arco temporale in rapporto a quanto riportato nelle modalità di fatturazione. Infatti in ciascuna fattura l’appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell’imponibile, l’importo dell’anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell’importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione. Infine, relativamente al quesito 4), si conferma in via prudenziale la vostra impostazione; ciò in quanto sia l’anticipazione che la cessione sembrano rispondere alla medesima ratio di garantire liquidità alle imprese appaltatrici. Si ricorda che il legislatore ha differenziato la disciplina della cessione dei crediti verso stazioni appaltanti prevedendo, come criterio generale, l’applicazione della L. 52/1991 per poi integrare tale regola con ulteriori prescrizioni specificamente dedicate al caso in cui il debitore ceduto sia una stazione appaltante – pubblica amministrazione (art. 106 comma 13 d. lgs 50/2016).
Soltanto in questo caso il debitore ceduto mantiene la possibilità di rifiutare la cessione, anche per ragioni diverse da quelle afferenti alla forma, entro il termine normativamente prescritto e non è efficace nei confronti della stazione appaltante ove la stessa non risulti da atto pubblico, o scrittura privata autenticata. Si ricorda che la Corte dei conti-Piemonte, con la delibera 15 giugno 2020, n. 67, ha chiarito che l’anticipazione deve intendersi quale acconto, considerato il richiamo – nel dettato normativo – all’inizio della prestazione, imputandolo agli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi. Pertanto l’erogazione dell’anticipo è strettamente legata all’esecuzione del contratto d’appalto e l’acconto altro non è che una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/erogazione di un servizio, e non certamente come una somma di denaro, slegata da una qualsiasi prestazione, che il committente presta all’appaltatore. Secondo la citata delibera Corte dei conti, “L’istituto deve essere collocato nell’ambito della fase dell’esecuzione del contratto posto che l’anticipazione del prezzo deve essere calcolata “sul valore del contratto di appalto”, e non sul “valore stimato” ed è in parte assimilabile a quello dall’acconto sul prezzo.”
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