Dal 1° Novembre a seguito del decreto Semplificazioni DL 77/2021 salterà ogni vincolo al subappalto e sarà cura delle Stazioni Appaltanti indicare la quota e il tipo di lavorazioni che potranno essere oggetto di subappalto, potendone prevedere anche il divieto assoluto.
Questa la risposta del MIMS ad una richiesta di chiarimenti
Quesito: La L. 108/21 prevede che, dal 01/11/2021, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all’introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l’istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte. Potrebbe quindi essere che l’SA, nel predisporre una gara, non individui alcuna specifica prestazione e che quindi non vi sia subappalto?
Risposta: Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Si rammenta, inoltre, che vige il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall’art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: “A pena di nullita’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo’ essere ceduto, non puo’ essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche’ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita’ di manodopera.” Quanto alla possibilità di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo deve essere espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato.
Nessuna risposta.