Pubblicato il 09/09/2021
N. 00790/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.I.R.A.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Battistella, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli, Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iren Smart Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;
Engie Servizi S.p.A., Societa’ per il Patrimonio Immobiliare – S.P.I.M. S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della Determinazione dirigenziale del Comune di Genova, Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche, n. 2021-151.5.0-7 del 4 marzo 2021, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della “procedura di gara aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico qualificato, incluse Energy Services Companies (Esco), cui affidare una concessione di servizi mediante partenariato pubblico privato, avente ad oggetto i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione energetica in regime di prestazione energetica garantita dell’edificio denominato “Matitone”, sede degli Uffici del Comune di Genova espletata nell’ambito del programma Elena progetto Gen-Ius. CUP B31J18000210001 – CIG 8380515BBF”, in favore del costituendo R.T.I. composto da IREN Smart Solutions ed ENGIE Servizi;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi specificamente comprendendo, in quanto occorra, tutti i verbali di gara e, in particolare, i verbali delle sedute del Seggio di gara del 3 dicembre 2020 cronologico n. 380, del 16 dicembre 2020 cronologico 402, delle sedute riservate della Commissione di gara del 16 dicembre 2020, del 23 dicembre 2020, del 29 dicembre 2020, del 5 gennaio 2021, dell’8 gennaio 2021, del 15 gennaio 2021 e del 19 gennaio 2021, della seduta del 27 gennaio 2021;
nonché, ai sensi degli articoli 7, 30 e 120 e segg. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in forza degli atti impugnati, con subentro della ricorrente (seconda classificata), e comunque per il risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza della loro emanazione ed attuazione;
ed altresì per l’accesso integrale all’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, previo – ove occorra – annullamento della Nota del Comune di Genova, Prot. Informatico, del 24 marzo 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Iren Smart Solutions S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2021 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6 aprile 20121 al Comune di Genova e alla controinteressata e depositato il successivo 13 aprile 2021 la società S.I.R.A.M. S.p.A, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, i provvedimenti in epigrafe
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) 1) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione della lex specialis della procedura (in particolare degli artt. 12 e 14 del disciplinare di gara). Violazione dell’articolo 97 Cost.. Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione del principio della par condicio. Le autodichiarazioni dalla quali risulterebbe il potere di impegnare l’istituto bancario Unicredit al fine del rilascio delle fdiussioni, sarebbero prive di sottoscrizione;
2) 2) Violazione dell’art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione della lex specialis della procedura (in particolare degli artt. 3, 12, 13 e 20 del disciplinare di gara e del punto 4.3.1. dell’allegato “Guida alla presentazione Offerte Telematiche”). Violazione dell’articolo 97 Cost.. Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione della par condicio. Violazione del principio di segretezza delle offerte. Parte della offerta tecnica del controinteressato sarebbe stata inviata non già tramite il portale ma mediante una semplice mail;
3) 3) Violazione della lex specialis della procedura (in particolare dell’art. 20 del disciplinare di gara). Incompetenza, la decisione di non escludere l’aggiudicataria sarebbe stata assunta dalla Commissione anziché dal Seggio di gara.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata.
Con ordinanza 22 aprile 2021 n. 97 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, è stata fissata la camera di consiglio per la decisione sull’accesso ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
Con atto depositato in data 27 aprile 2021 la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
1) 1) Violazione della lex specialis della procedura (art. 12, paragrafi 1 e 2; art. 19 2) paragrafo 3, ed art. 3 dell’Allegato D Determinazione Risparmi e Canone. Violazione dell’art. 23 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Violazione dei principi generali in tema di compatibilità urbanistica anche delle opere pubbliche. Il R.T.I. controinteressato avrebbe offerto di realizzare un impianto fotovoltaico irrealizzabile, in quanto il relativo intervento edilizio non sarebbe riconducibile alla mera manutenzione, e conseguentemente non consente di raggiungere il Valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale (REG%) indicata nella propria offerta;
2) 2) Violazione dell’art. 19.2 della lex specialis della procedura. Violazione della normativa UNI EN 12464-1:2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La offerta sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti di tipo “custom”, equipaggiati con lampade fluorescenti lineari di tipo T8 (diametro del tubo 26mm) FL 1x38W, con apparecchi illuminanti a LED di potenza pari a 33W e flusso luminoso uscente 3.300 lumen non rispetta i limiti stabiliti dalla pertinente normativa di riferimento, vale a dire UNI EN 12464-1:2011.
3) 3) Violazione della norma UNI EN 12464-1:2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Le prestazioni delle schermature dei vetri dei prospetti sud/ovest sud sud/est sarebbero sopravvalutate, laddove non sarebbero stati calcolati i maggiori costi derivanti dalla apposizione di tali schermature nella stagione invernale;
4) 4) Con riferimento alla domanda di accesso e al diniego implicito già gravato con il ricorso introduttivo del giudizio. Violazione degli artt. 9, 29 e 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione degli artt. 3 e 24 della legge 10 agosto 1990, n 241 e s.m. ed ii..Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Il diniego di accesso all’offerta tecnica della aggiudicataria sarebbe illegittimo.
La controinteressata ha depositato in data 7 maggio 2021 ricorso incidentale deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 165, D.lgs. 50/2016, e del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, erroneità e/o assenza di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Contraddittorietà. Il PEF e la relazione a quest’ultimo, offerto dalla ricorrente conterebbe valori differenti da quelli indicati nella offerta economica. In particolare il canone annuo indicato nel Pef sarebbe pari a € 490.775,00, mentre nell’offerta economica il canone annuo risultante sarebbe quantificato in € 267.832,00. In conclusione difetterebbe l’equilibrio dell’intera operazione;
2) Violazione degli artt. 34, 59, 83, 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare d’appalto. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, erroneità e/o assenza di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. L’offerta tecnica avversaria si pone in evidente contrasto con le disposizioni del Disciplinare sotto plurimi profili.
La ricorrente incidentale ha chiesto, inoltre, l’accesso integrale alla offerta tecnica della ricorrente.
Con ordinanza 18 giugno 2021 n. 557 venivano accolte le contrapposte istanze di accesso formulate dalla ricorrente principale e incidentale.
All’udienza pubblica del 21 luglio 2021, celebrata con modalità telematiche, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso gli atti della gara per la selezione di un operatore economico qualificato cui affidare una concessione di servizi mediante partenariato pubblico privato, avente ad oggetto i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione energetica in regime di prestazione energetica garantita dell’edificio denominato “Matitone”, sede degli Uffici del Comune di Genova.
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni che attesterebbero il potere di impegnare l’Istituto UNICREDIT.
Il motivo è infondato.
In realtà, entrambi i file contenenti le autodichiarazioni risultano in formato p7m con apposizione di firma digitale, rispettivamente, in data del 25 e 9 novembre 2020, antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Ne deriva l’infondatezza del mezzo come peraltro implicitamente riconosciuto dalla stessa ricorrente che nei successivi atti non ha insistito sul suo accoglimento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che parte della offerta tecnica della controinteressata sia stata inviata non già tramite il portale ma mediante una semplice mail. In particolare il costituendo R.T.I. aggiudicatario avrebbe presentato la propria offerta tecnica con modalità non conformi alla disciplina prevista al riguardo dal disciplinare di gara, avendo inoltrato all’Amministrazione appaltante parte della Relazione tecnica (segnatamente il Fascicolo 4, relativo alla Schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali, fisiologicamente corposo in ragione del relativo contenuto grafico e la cui necessaria sintesi risultava senza dubbio costituire un elemento di difficoltà per i tecnici delle Società concorrenti, cui peraltro prestare ovviamente ossequio) tramite normale e come tale conoscibile da chiunque, posta elettronica certificata (pec) e non mediante la piattaforma telematica prevista dall’art. 3 della lex specialis. Tale circostanza assumerebbe un rilievo viziante della offerta sotto plurimi profili.
Il motivo non è fondato.
La censura muove dall’assunto fattuale secondo cui aggiudicatario avrebbe trasmesso il Fascicolo 4 della Relazione tecnica a mezzo posta elettronica certificata (pec) al Comune di Genova del 2 dicembre 2020. Tale documentazione è stata successivamente trasmessa dal Settore Beni e Servizi del Comune di Genova alla Commissione di gara mediante una successiva mail informale del 15 dicembre 2020.
L’art.12.2 del disciplinare di gara stabiliva, tra l’altro, che “Nella Busta B telematica – Offerta Tecnica il concorrente dovrà inserire una Relazione tecnica che illustri gli interventi tecnici e le misure di riqualificazione energetica proposti per raggiungere l’obiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico superiore al valore minimo richiesto), predisposta con le modalità e nei termini di seguito indicati.
La Relazione tecnica, composta di un file unico, dovrà essere ordinata per fascicoli e dovrà
contenere le seguenti relazioni:
Fascicolo 1: Relazione illustrativa generale
Fascicolo 2: Relazione relativa al concept energetico globale
Fascicolo 3: Relazione descrittiva per l’Edificio oggetto di offerta
Fascicolo 4: Schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali
Fascicolo 5: Relazione sintetica di analisi e valutazione rischi interferenziali
Fascicolo 6: Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione
Fascicolo 7: Relazione descrittiva su modalità di attuazione di programmi di modifica
comportamentale degli utenti
Fascicolo 8: Relazione descrittiva controllo e monitoraggio delle prestazioni
Fascicolo 9: Sistema di gestione e monitoraggio degli impianti – soluzioni per contabilizzazione e
misura energia – emersione utenti nascosti
Fascicolo 10: Relazione di conformità ai CAM
Fascicolo 11: Cronoprogramma
Ciascun fascicolo dovrà contenere obbligatoriamente i contenuti nel seguito indicati.
Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre quanto richiesto e
sotto meglio definito. Si precisa che nel caso in cui il numero complessivo di pagine della Relazione
tecnica nonché quello dei singoli fascicoli di cui la stessa si compone sia superiore a quello
stabilito, le pagine eccedenti o gli ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito definito non
verranno presi in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione
dell’offerta; in ogni caso, nel numero delle pagine stabilito non verranno computati l’indice,
l’eventuale copertina o divisori della Relazione tecnica”.
Nella specie la aggiudicataria ha inviato il fascicolo n. 4, contenente la schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali mediante semplice PEC. Ciò in quanto, in tesi, la aggiudicataria avrebbe contravvenuto alla previsione dell’art. 12 del disciplinare secondo cui avrebbe dovuto essere “composta di un file unico”. In sostanza a prescindere dal “peso” degli allegati il sistema non avrebbe consentito la possibilità di caricare più di un file. Conseguentemente non vi sarebbe stato nessun errore del sistema che legittimasse l’invio via PEC ma soltanto l’errore della aggiudicataria.
Tale circostanza non vale a fondare le illegittimità dedotte.
Infatti l’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talchè in nessun caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria.
Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza peraltro non si è verificata.
Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma.
Deve, peraltro, rilevarsi che, come dimostrato dalla controinteressata, il fascicolo n. 4 relativo alla schematizzazione grafica degli interventi era sostanzialmente ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara.
Infatti l’art. 19. 2 del disciplinare di gara nello stabilire, tra i criteri di valutazione delle offerte, gli elementi di natura qualitativa ha individuato in totale n. 5 parametri facendo riferimento tra l’altro a distinti fascicoli della relazione illustrativa. Orbene tra i diversi fascicoli della relazione illustrativa richiamati dal citato art. 19. 2 del disciplinare non vi è il fascicolo n. 4 oggetto della contestazione sollevata con il presente motivo.
In particolare il parametro 1 richiama le relazioni di cui all’art. 12.2 n. 2, n. 3 par. A, n. 3 par. B, n. 3 par. C, n. 3 par. D, n. 3 par. E, n. 3 par. F; il criterio 2 richiama la relazione di cui all’art. 12.2 n. 6; il criterio 3 richiama la relazione di cui all’art. 12.2 n. 7; il criterio 4 richiama la relazione di cui all’art. 12.2 n. 8; il criterio 5 richiama la relazione di cui all’art. 12.2 n. 9.
Nessuna delle citate previsioni richiama il fascicolo n. 4.
Tutto ciò depone in ordine alla sostanziale irrilevanza del fascicolo n. 4 sull’economia della valutazione e della attribuzione dei punteggi.
Né, di contro, la ricorrente ha dimostrato in modo convincente la sua rilevanza.
In definitiva, anche ove fosse stato omesso l’esame del fascicolo n. 4 tale omissione, in ragione del contenuto del fascicolo e delle previsioni di gara, non avrebbe inciso sulla consistenza e sulla valutazione dell’offerta.
Il Collegio ritiene non persuasiva la tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, secondo cui non avendo inviato la aggiudicataria tutta la documentazione richiesta la stessa avrebbe dovuto essere esclusa a tenore dell’art. 13.1 del disciplinare che stabilisce “Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione di offerta comporta l’irricevibilità dell’offerta”.
A tal riguardo il Collegio ritiene che non sia sufficiente alla amministrazione per sfuggire alla operatività del principio di tassatività delle clausole di esclusione denominare diversamente la sanzione quale irricevibilità dell’offerta in luogo di esclusione posto che l’effetto dell’irricevibilità dell’offerta è l’esclusione della concorrente.
Una volta chiarito quanto sopra è agevole avvedersi che una previsione come quella trascritta che accomuna nella indistinta sanzione della irricevibilità le ipotesi diverse non sfugga alla previsione di nullità di cui al già citato art. 83 d.lgs. 50/16.
Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione del principio di segretezza dell’offerta, censura solo in parte sovrapponibile alla prima.
A tal riguardo il Collegio rileva come tale principio di origine giurisprudenziale sia prioritariamente riferibile alla offerta economica e non già all’offerta tecnica.
Ma anche ove lo si intendesse riferire alla offerta tecnica la già evidenziata irrilevanza del contenuto del fascicolo n. 4 alla determinazione del punteggio dell’offerta tecnica consente di escludere che tale fascicolo contenesse elementi tali da rendere conoscibile e intellegibile in maniera apprezzabile l’offerta tecnica della aggiudicataria tale da influire sul giudizio della Commissione.
In conclusione il motivo deve esser disatteso siccome infondato.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la decisione di non escludere l’aggiudicataria sarebbe stata assunta dalla Commissione anziché dal Seggio di gara.
L’infondatezza del motivo deriva dall’infondatezza di quello precedente, non dovendo la aggiudicataria essere esclusa dalla gara.
Parimenti infondata è l’impugnativa per motivi aggiunti.
Con il primo motivo aggiunto si sostiene che l’intervento, proposto dalla aggiudicataria, di installazione di un impianto fotovoltaico sulle quattro falde orientate a sud della copertura dell’immobile non sarebbe assentibile dal punto di vista edilizio.
Ciò in quanto il “Complesso San Benigno” – di cui la Torre Nord (Matitone) è l’elemento architettonico di spicco – ricadrebbe in un ambito di conservazione del P.U.C. di Genova ed il Vol. 2 del P.U.C., relativo agli ambiti speciali di riqualificazione urbana e ambientale, specifica per l’area in oggetto che “sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione”.
Il motivo non è fondato.
Le controparti hanno dimostrato che, a tenore del PUC vigente, l’immobile oggetto di intervento rientra nell’ambito di conservazione dell’impianto urbanistico in cui sono ammessi interventi “per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia”.
Per quanto attiene, invece, alla fattibilità tecnica dell’intervento la ricorrente solleva una serie di dubbi in ordine alle modalità di realizzazione dell’installazione dell’impianto che, tuttavia, non giungono a dimostrarne la non fattibilità tecnica, la sola che a questo livello di offerta e conseguentemente di progettazione potesse rilevare. E’ evidente che, ove in fase esecutiva dovessero sorgere problemi di realizzazione, questi dovranno fare esclusivo carico all’aggiudicataria che ne assume il rischio.
Conseguentemente, le doglianze relative al punteggio derivante dalla previsione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, non hanno pregio.
Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente lamenta che la offerta da parte dell’aggiudicataria di sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti di tipo “custom”, equipaggiati con lampade fluorescenti lineari di tipo T8 (diametro del tubo 26mm) FL 1x38W, con apparecchi illuminanti a LED di potenza pari a 33W e flusso luminoso uscente 3.300 lumen, garantendo una illuminazione media nella zona uffici pari a 300 lx. non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla pertinente normativa di riferimento, UNI EN 12464-1:2011.
In particolare tale normativa prevederebbe, infatti, livelli di illuminazione ben maggiori dai 200 lumen per gli archivi ai 750 per il disegno tecnico.
Il motivo non è fondato.
Il livello di illuminazione che doveva essere raggiunto in sede di offerta è stato oggetto di un chiarimento da parte della stazione appaltante che lo ha riferito al livello preesistente anche se inferiore a quello previsto dalla normativa citata dalla ricorrente, precisando che sarebbe stato onere dell’utilizzatore dell’immobile raggiungere tale livello con elementi aggiuntivi quali lampade da tavolo e simili.
Tale chiarimento era conosciuto dalla ricorrente con conseguente infondatezza del mezzo.
Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente censura l’offerta nella parte in cui contempla la posa di circa 2.000 m2 di pellicole a controllo solare relativamente ai quattro prospetti della Torre orientati in direzione sud-ovest/sud/sud-est.
Il motivo non è fondato.
Le argomentazioni espresse dalla ricorrente sono finalizzate a censurare le valutazioni tecniche della Commissione che sono caratterizzate da elevata discrezionalità tecnica.
Orbene a tutte le obiezioni sollevate dalla ricorrente la controinteressata ha replicato in modo convincente.
Non sono pertanto rinvenibili nell’operato della Commissione i vizi dedotti con il motivo.
Da un primo punto di vista la ricorrente lamenta che l’installazione di tali pellicole determini un “disconfort”, in quanto la pellicola ridurrebbe sia l’energia proveniente dall’esterno sia l’illuminazione.
A tale, apparentemente fondata, critica ha replicato in maniera altrettanto convincente la aggiudicataria rilevando come l’efficacia della pellicola sarebbe tale da ridurre l’abbaglio solare nelle giornate caratterizzate da eccessiva luminosità. Né rileva la circostanza che le schermature possano operare in inverno atteso che anche in tale stagione possono verificarsi giornate di luminosità eccessiva e fastidiosa che può essere utile ridurre.
Anche la valutazione dell’efficacia in termini di risparmio energetico dell’intervento proposto, appare plausibile alla luce delle argomentazioni svolte dalla controinteressata che rileva come tale efficacia derivi dalla combinazione dell’effetto della pellicola con quello del vetro di talchè non appare irragionevole la stima complessiva nei termini di G= 0,22, a fronte del dato relativo alla sola pellicola pari a G = 0,36.
Da ultimo, per quanto attiene alla incidenza della schermatura in periodo invernale, la controinteressata ha eccepito che la schermatura sarebbe stata posizionata all’interno del vetro e non all’esterno dello stesso in modo tale da limitare l’incidenza del fattore solare.
La scelta della Commissione, ad avviso del Collegio, alla luce degli elementi evidenziati, non appare affetta da illogicità irrazionalità o macroscopici errori.
Il motivo, pertanto, appare finalizzato a sostituire la valutazione tecnica della ricorrente con quella della Commissione.
L’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso incidentale.
In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere respinti, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, unitamente ai motivi aggiunti, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio, celebrata con modalità telematiche, del giorno 21 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Morbelli | Giuseppe Caruso | |
IL SEGRETARIO
Nessuna risposta.